Mondo scuola: specializzazioni e abilitazioni all’estero (<—clicca qui)

 

Continua l’interesse verso la formazione all’estero per docenti ed aspiranti tali. A fare chiarezza è lo studio legale Giannini, da più di 20 anni esperto del settore.

Nei social media e sui siti specializzati del mondo scuola c’è chi propone percorsi di specializzazione al sostegno, o di abilitazione alla classe di concorso in Romania, in Spagna, ma contraddicendosi rispettivamente e spesso con linee di pensiero diametralmente opposto, ma ci chiediamo: ci saranno delle oggettive motivazioni e criteri di scelta più efficaci rispetto al risultato finale?

Per queste ragioni, cerchiamo di fare chiarezza con alcuni esperti del settore, con lo Studio legale Giannini che ha siglato un sodalizio professionale con UniFormazione.

 

Avv. Giannini, sui social vediamo spesso menzionare la sentenza del 16 dicembre 2020 sulla specializzazione al sostegno in Spagna. Ci può chiarire il suo pensiero a riguardo?

“Con sentenza n. 13555 del 16 dicembre 2020, il TAR Lazio, Sez. III bis, di Roma ha rimarcato, in linea con quanto affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 883/20, che il soggetto già abilitato all’insegnamento in Italia (secondo i canoni italiani) e che consegue la specializzazione sul sostegno in Spagna ha diritto a vedersi riconosciuta tale specializzazione senza necessità della ‘Acreditation’, riferita, invece, al docente che intende insegnare nel territorio spagnolo”.

“Come già in altri articoli precisato, coloro i quali posseggono il diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 e il diploma tecnico pratico (per questi ultimi fino al 2025) devono ritenersi abilitati all’insegnamento in Italia per i rispettivi ordini di scuola e, di conseguenza, hanno la possibilità di conseguire il titolo di specializzazione in Spagna senza necessità che lo Stato italiano richieda l’Acreditacion”.

“Con riferimento ai diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002 è utile precisare che anche la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 3830/21 ha fugato ogni dubbio sulla natura abilitante del diploma, dubbi ingeneratesi all’indomani delle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 2017 e del 2019 che avevano sollevato perplessità in merito. I giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che i diplomi magistrali ante a.s. 2001/02 proprio perché utili alla partecipazione ai concorsi sono da ritenere direttamente abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria”.

“Da tali sentenze si ricava, quindi, che solo un soggetto già abilitato all’insegnamento su posti comuni può conseguire il titolo di specializzazione in Spagna senza necessità che venga rilasciata l’Acreditacion”.

“Per chi invece non possiede l’abilitazione specifica, come i laureati in Italia in possesso dei 24 CFU, è da consigliare il percorso di specializzazione in Romania, poiché per tale Paese, per accedere al percorso di  specializzazione sul sostegno è sufficiente soltanto la laurea, così come chiarito molteplici volte dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato. I giudici amministrativi, infatti, hanno puntualizzato che se la laurea italiana viene ritenuta valida ai fini dell’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno in Romania allo stesso modo le specializzazioni conseguite in Romania devono essere riconosciute valide all’insegnamento sul sostegno in Italia purché il percorso di specializzazione rumeno sia stato (per durata e contenuti) analogo ai TFA italiani”.

“A dire il vero, dopo queste sentenze, sono diversi le sigle sindacali con cui collaboro che hanno sposato questa idea sul percorso di abilitazione”.

Se parliamo di sindacati, anche SALPPEP (Sindacato Autonomo Lavoratori Pensionati Pubblici e Privati), da sempre al fianco dei docenti precari, ritiene più opportuno conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania per tutti coloro che, in possesso di laurea, non abbiano l’abilitazione specifica su materia.

 

 

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